argomento: Agenzia delle Entrate - OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello del 17 giugno 2019, n. 194, ha chiarito che, ai fini della costituzione di un “Gruppo Iva”, deve ritenersi sussistente il “vincolo finanziario” anche nel caso in cui il soggetto controllante sia una persona fisica non soggetto passivo IVA (cfr. artt. 70-bis, comma 1, e 70-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972). Ed infatti, il prefato art. 70-ter – ai sensi del quale si considera sussistente un “vincolo finanziario” tra soggetti passivi stabiliti in Italia quando questi sono controllati, direttamente o indirettamente, “dal medesimo soggetto” – nulla dispone circa la soggettività passiva Iva o la natura (i.e. persona fisica o giuridica) del soggetto controllante; pertanto, anche una persona fisica priva dello status di soggetto passivo Iva può rivestire il ruolo di soggetto controllante ai fini della sussistenza del vincolo finanziario (la persona fisica resterà, ovviamente, esclusa dal perimetro di consolidamento). Si rammenta che il riscontro del vincolo finanziario è, di per sé, sufficiente per la valida costituzione del Gruppo Iva, in forza della presunzione di cui al citato art. 70-ter per effetto della quale se tra i soggetti passivi sussiste il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo.