<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

21/06/2019 - Modifiche all’art. 2477 c.c. sulla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l.

argomento: Normativa - DIRITTO COMMERCIALE

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante le «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», è stato convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140.

In particolare, il 2° co. del novello art. 2 bis ha sostituito il 2° e 3° co. dell’art. 2477 c.c. – rubricato «Sindaco e revisione legale dei conti» – i quali ora dispongono che:

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti».

Conseguentemente, è stato modificato altresì il 5° co. dell’art. 2477 c.c., sostituendo il precedente riferimento ai limiti previsti dal 3° co. con quello – aggiornato – ai limiti di cui al novello 2° co.