argomento: Normativa - DIRITTO COMMERCIALE
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante le «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», è stato convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140.
In particolare, il 2° co. del novello art. 2 bis ha sostituito il 2° e 3° co. dell’art. 2477 c.c. – rubricato «Sindaco e revisione legale dei conti» – i quali ora dispongono che:
«La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti».
Conseguentemente, è stato modificato altresì il 5° co. dell’art. 2477 c.c., sostituendo il precedente riferimento ai limiti previsti dal 3° co. con quello – aggiornato – ai limiti di cui al novello 2° co.