Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/06/2019 - Natura concorsuale del credito IVA “a esigibilità differita”

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello del 28/05/2019, n. 164, ha chiarito che rientra tra i crediti concorsuali il credito Iva “a esigibilità differita” vantato dall’Erario in relazione ad alcune prestazioni fatturate – ai sensi dell’art. 6, quinto comma, del D.P.R. 633/1972 – prima dell’apertura della procedura concorsuale, ma il cui pagamento sia avvenuto dopo l’inizio della procedura stessa. Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso di specie – ossia nel caso in cui il cedente o prestatore sia assoggettato a procedure concorsuali –, trovano applicazione i criteri ordinari stabili dal summenzionato art. 6, in base ai quali le operazioni in questione si considerano effettuate al momento dell’emissione della fattura, mentre l’esigibilità dell’imposta è differita al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente. Pertanto, poiché tali operazioni si considerano effettuate al momento di emissione della fattura – che, nella fattispecie al vaglio dell’Agenzia delle entrate, era anteriore all’apertura della procedura concorsuale – il credito Iva “a esigibilità differita” non può essere considerato prededucibile – ossia sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale, anche qualora il pagamento avvenga in pendenza della procedura stessa. Trattandosi di un debito di natura concorsuale esso sarà, pertanto, pagato in sede di riparto, nel rispetto dell’ordine di distribuzione e secondo i principi che ispirano la par condicio creditorum.