argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Pur essendo pacifica la possibilità, nelle società personali, di conferire la propria opera da parte del socio, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla possibilità di qualificare detto apporto come conferimento di capitale, esaminando «se, nelle società di persone di forma commerciale regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, sia possibile o addirittura necessario – o meno – che i soci valutino tale conferimento per poi conteggiarlo ai fini della determinazione della cifra capitale sociale indicata nell’atto costitutivo, iscritta nel Registro delle imprese e soggetta alla embrionale disciplina a tutela dell’integrità del capitale delle società di persone».
Per Il Tribunale di Roma, «osta alla possibilità di imputazione a capitale del conferimento d’opera l’incertezza che caratterizza tale conferimento sia sotto il profilo della sua corretta valutazione sia sotto il profilo della sua effettiva integrale esecuzione, in considerazione del legame con la persona del socio e con le sue vicende». Di conseguenza, «l’incertezza che deriva da simili apporti li rende incompatibili con l’esigenza di effettiva formazione del capitale sociale, esigenza almeno in parte recepita anche dalla disciplina delle società di persone, a tutela non solo e non tanto dei soci, quanto dei terzi e, specialmente, dei creditori sociali».