Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

29/05/2019 - Operazioni fittizie senza danno erariale: detrazione dell’Iva e diritto al rimborso

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza dell’8 maggio 2019, causa C-712/17, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto conforme al diritto comunitario una norma nazionale che, in caso di operazioni fittizie, escluda la detrazione dell’Iva in capo al cessionario e imponga al cedente di assolvere l’imposta indicata in fattura, purché sia consentito a quest’ultimo di rettificare il debito d’imposta laddove, pur non essendo in buona fede, abbia eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale. Con la medesima sentenza, i giudici europei hanno affermato che è contraria ai principi di proporzionalità e di neutralità una norma di diritto interno in base alla quale l’illegittima detrazione dell’Iva è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata. Le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia sono particolarmente rilevanti per il diritto italiano, considerato che ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, in caso di operazioni fittizie, il cedente è tenuto ad assolvere per l’intero l’Iva indicata in fattura, mentre il cessionario non può detrarre l’Iva assolta sull’acquisto; ed inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1197, l’illegittima detrazione dell’Iva è punita con una sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.