Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

24/05/2019 - Start-up innovative: i limiti dei controlli dell’Ufficio del Registro delle imprese

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma, con decisione del 5 aprile 2019 – conformandosi ad un precedente arresto del Tribunale di Torino del 10 febbraio 2017 – ha statuito che l’Ufficio del Registro delle imprese «non può rifiutare l’iscrizione nella sezione speciale ad un’aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa», in quanto la verifica a questi demandata «verte anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata», ovverosia se questa «sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste».

Soltanto qualora si verifichi un «totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo». Situazione, questa, in cui prima l’ufficio e poi il giudice del Registro dovrebbero «svolgere una verifica di coerenza tra il tipo normativo start-up innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale, con la precisazione che tale verifica trova il limite nel fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell’Ufficio alcuna istruttoria, né alcuna valutazione di merito».

Pur non riscontrando i presupposti per procedere alla cancellazione ex art. 2191 c.c. dalla sezione speciale del Registro delle imprese, il Giudice ha disposto la trasmissione del provvedimento di rigetto al Ministero dello Sviluppo economico «per le valutazioni ed i controlli di competenza» in relazione «al corretto utilizzo delle agevolazioni ed al rispetto della disciplina cui sono soggette le start-up».