Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

06/05/2019 - Definizione agevolata delle controversie e detraibilità dell’IVA

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

L’Agenzia delle entrate, con le risposte alle istanze di interpello del 23/04/2019, nn. 128 e 129, ha chiarito che, in caso di definizione agevolata ex art. 6 del d.L. n. 119/2018 di una controversia tributaria avente ad oggetto un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indetraibile in capo al cessionario, il cedente può presentare domanda di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972 (il quale, lo si ricorda, dispone che “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa ). La domanda di rimborso può essere presentata (i) entro il termine di due anni dalla data di restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa e (ii) per un importo pari a quanto restituito al cessionario, che non può essere superiore a quanto effettivamente pagato dal cessionario per la definizione della controversia tributaria.