Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/04/2019 - Ritenute d’acconto e solidarietà passiva in sede di riscossione

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza 12 aprile 2019, n. 10378, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato il precedente orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che riteneva sussistente la solidarietà passiva – ex art. 35, D.P.R. n. 602/1973 – in capo al contribuente sostituito, nel caso in cui il sostituto, dopo aver effettuato la ritenuta, non l’avesse poi versata all’Erario (crf., ex plurimis, Cass., Sez. VI-T, n. 12076/2016 e Cass., Sez. Trib., n.14033/2006). Premessa una distinzione tra l’istituto della sostituzione e della solidarietà – affermando che il versamento della ritenuta costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta, come si evince anche dall’art. 64, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento –, le Sezioni Unite hanno valorizzato il dato letterale della normativa di riferimento: ed infatti, l’art. 35, D.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente che l’obbligo di versamento dell’acconto in capo al sostituto sia condizionato alla sola impostesi in cui non siano state operate le ritenute, in coerenza anche con quanto disposto dall’art. 22, D.P.R. n. 600/1973, ove si riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto. Tanto motivato, con la sentenza in epigrafe è stato pronunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 DPR n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.