Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Diritti di informazione e consultazione del socio di s.r.l. in relazione alle società indirettamente controllate

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Torino – adito ex art. 700 c.p.c. e 2476, 2° co., c.c., da una socia non amministratrice di una s.r.l. – ha stabilito con decisione del 20 febbraio 2019 che «si deve escludere che la ricorrente possa esercitare in via diretta il diritto di accesso alla documentazione di una società della quale non è socia» – nella specie, la società interamente controllata dalla s.r.l. – «trattandosi di opzione sicuramente estranea alla cornice disegnata dall’art. 2476, 2° co., c.c. e priva di altra base normativa».

Viceversa, «a diverse conclusioni deve invece giungersi» per la domanda volta ad ottenere informazioni sulle società da questa direttamente o indirettamente controllate, in quanto – nel caso di specie – la s.r.l. «è una holding non operativa che risulta avere – quale unica attività – la gestione delle partecipazioni in società direttamente o indirettamente controllate». Ragion per cui, per il Tribunale, «attesi l’oggetto sociale e l’attività effettivamente svolta dalla s.r.l. è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo».

A porsi, di conseguenza, non è tanto la questione «dell’esistenza del diritto ma quella dell’esercizio del diritto e quindi, in sostanza, quella di definire quali sono le conoscenze che l’organo amministrativo della controllante deve avere sulla società direttamente controllata – e quindi anche su quello che segue, cioè sulla controllata dalla controllata – e che può/deve trasferire al socio ex art. 2476 2° co. c.c.». Per il Tribunale, «si deve ritenere che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento».

Conclusivamente, accogliendo parzialmente le richieste di parte attrice, il Tribunale ha stabilito che rientrano nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 2476 c.c. le informazioni o notizie relative alla s.r.l. «tratte da elementi già costituiti (comprese quelle bancarie […]), escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati» oppure che attengano a «fatti generici e dunque incompatibili con la natura del diritto esercitato e con il comando cautelare richiesto».

Con riguardo alle società controllate direttamente o indirettamente, «risulta adeguato e proporzionato al diritto qui esercitato accogliere la domanda cautelare limitatamente alla documentazione […] concernente dati sociali, scelte gestionali rilevanti (per esempio le garanzie rilasciate/ottenute) o comunque eventi sicuramente non marginali per l’attività delle controllate e di cui l’organo amministrativo della holding non può non essere a conoscenza (ispezioni fiscali)», non potendosi escludere la necessità di richiedere ulteriori specifiche informazioni all’esito della disamina della documentazione consultata.