argomento: Normativa - DIRITTO COMMERCIALE
La Cassazione ha affermato il principio in forza del quale, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1, 2° co., L.F., «i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, 4° co., L.F., sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 c.c.». Di conseguenza, «ove difettino tali requisiti» o qualora questi non siano stati regolarmente osservati, «il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità».
L’ordinanza della Cassazione del 31 maggio 2017, n. 13746, è disponibile al link: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17429.pdf