Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

03/01/2019 - Durata dei patti parasociali al vaglio della giurisprudenza di merito

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte d’Appello di Brescia ha statuito, con riferimento ad un patto parasociale di durata determinata, che «il riferimento della norma [art. 2341 bis c.c.] alla sua rinnovazione al termine di scadenza del patto ne rivela la ratio che è quella di consentire a ciascuno dei soci di avere la facoltà di scegliere, sino alla data della scadenza, se liberarsi o mantenere il vincolo pattizio», con la conseguenza che «si deve ritenere che una lettura della norma aderente alla sua ratio e, al tempo stesso, non incompatibile con il principio di libertà delle forme che regolamenta l’autonomia negoziale, richieda che il prolungamento del patto oltre la scadenza avvenga sulla base di una nuova manifestazione di volontà dei contraenti».

Sicché, «se non può essere escluso in tesi che la rinnovazione avvenga sulla base di una manifestazione tacita in mancanza di un espresso atto di disdetta con cui il socio comunichi di non voler rinnovare il patto […] la previsione, però, di un onere

di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio è elusiva della norma».

Ragion per cui «la previsione di un tacito ed automatico rinnovo correlato alla mancata disdetta entro un anno prima della scadenza scardina quindi il contemperamento previsto dalla norma tra l’esigenza di stabilizzare gli interessi proprietari – cui pure può riconoscersi meritevolezza di tutela, ai sensi dell’art. 1322 cpv c.c. – e quella alla libertà di iniziativa economica», «alla cui attuazione consegue necessariamente il pieno riconoscimento al singolo socio – e ciò sino alla scadenza del patto parasociale in corso – della facoltà di sottrarsi alla rinnovazione automatica del vincolo pattizio per un altro identico periodo temporale».

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