Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

18/12/2018 - Nullità del conferimento in natura nelle s.p.a.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Con decreto del 19 novembre 2018, il Tribunale di Civitavecchia si è pronunciato sull’opposizione presentata ex art. 98 L.F. avverso il rigetto della domanda di restituzione di un bene immobile – «gravato da uso civico e, quindi, inalienabile» – conferito alla fallita dall’unico socio.

Segnatamente, il Tribunale ha qualificato la domanda proposta come «accertamento della nullità del conferimento in natura volto alla restituzione di tale bene», derivante, «per sua natura», dal fallimento e, in quanto tale, «attratta alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 24 L.F.».

In secondo luogo, al fine di verificare la tempestività della domanda, il Tribunale ha valutato «se la nullità contestata dal ricorrente avrebbe dovuto essere fatta valere mediante un giudizio di impugnazione della delibera assembleare di aumento del capitale che ha costituito il presupposto della sottoscrizione delle azioni» da parte del socio ricorrente «mediante conferimento, oppure è proponibile in via autonoma».

Accogliendo la tesi prospettata dal ricorrente, il Tribunale ha rilevato la natura negoziale dell’atto di conferimento, «ma non quale atto unilaterale a sé stante, quanto piuttosto inteso come atto di manifestazione di volontà del socio, necessario per la stipula di un contratto consensuale tra lo stesso e la società».

Trattasi di fattispecie che «può essere qualificata come contratto consensuale ad

effetto traslativo» tra la società e il socio («o l’aspirante tale»), cui consegue «la possibilità di far valere l’eventuale nullità del contratto con un’azione ordinaria e al di fuori degli stretti limiti che caratterizzano le impugnazioni delle delibere», trattandosi, nello specifico, di «nullità per impossibilità dell’oggetto del contratto consensuale ad effetti traslativi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c.».