argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Corte d’Appello di Genova con decisione del 23 novembre 2018 – accogliendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto di inammissibilità della proposta di concordato presentata a suo tempo dal debitore – ha statuito che, «se è vero che la necessità che il debitore sia sentito in merito alla proposta di concordato, prevista dall’art. 162 L.F., può essere soddisfatta anche nell’ambito della procedura fallimentare nel quale si inserisca la relativa domanda, è pur sempre necessario che l’esercizio del diritto di difesa del proponente sia garantito nella sostanza, non solo nella forma».
Ragion per cui, collocandosi nel solco tracciato dalla Cassazione (Cass. 26 settembre 2014, n. 22089), la Corte ha ribadito che l’art. 162 L.F. «esige l’audizione del debitore ed anche la contestazione di eventuali circostanze ostative all’ammissione al concordato, che siano state acquisite d’ufficio o emergano dagli elementi offerti dai creditori o dal pubblico ministero», dovendo sussistere «una corrispondenza tra i fatti emersi nel corso delle indagini e la contestazione dei fatti al debitore, qualunque possa esserne la fonte di cognizione […] e indipendentemente dal grado e dalla gravità della fonte stessa», ritenendo soddisfatto il diritto di difesa «ogni qual volta il debitore sia stato posto in condizione di svolgere le opportune controdeduzioni».