argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Treviso ha rilevato, in primo luogo, che l’illiquidità di un soggetto fallendo è «conclamata dalla circostanza che, eseguiti i pignoramenti in danno» del debitore, questi «non ha spontaneamente adempiuto, ma ha chiesto la conversione del pignoramento [delle quote sociali in una somma di denaro, ai sensi dell’art. 495 c.p.c.] e la rateizzazione in trentasei mesi del pagamento». Inoltre, la relativa ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione – per il Tribunale – «produce effetti meramente endoprocedimentali».
In secondo luogo, ai fini della dichiarazione di fallimento del soggetto debitore, è irrilevante «la contitolarità del debito in capo a più condebitori, posto che l’azione di regresso che sorgerebbe all’esito del pagamento non esprime una capacità patrimoniale attuale della società debitrice che le consenta di soddisfare regolarmente i propri debiti».