Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

04/12/2018 - Assenza di informazione e nullità della delibera assembleare di s.r.l.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Milano con decisione del 27 settembre 2018 ha ribadito che il vizio di nullità di delibera assembleare per «assenza assoluta di informazione», previsto dall’art. 2479 ter, 3° co., c.c., per le decisioni dei soci di s.r.l. «si risolve […] nella completa carenza di convocazione dell’assemblea, riecheggiando, in materia di s.r.l., l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di s.p.a. nel primo comma dell’art. 2379 c.c. in riferimento al caso di “mancata convocazione dell’assemblea”».

Di conseguenza, nel caso di specie, «il vizio non può dirsi sussistente, essendo al riguardo irrilevanti le doglianze dell’attrice in ordine alla mancata esauriente illustrazione in assemblea» delle operazioni da questa contestate, «trattandosi di doglianze palesemente estranee al perimetro del vizio di nullità» richiamato.

Non si perverrebbe a conclusioni differenti neppure lamentando la violazione dell’art. 2374 c.c., atteso che la norma, da un lato, «secondo la preferibile interpretazione, in quanto dettata per le s.p.a. non pare suscettibile di interpretazione estensiva nel campo delle s.r.l., connotato da un diverso disegno della posizione dei soci». Dall’altro lato, occorre che il socio raggiunga «la soglia di partecipazione pari al terzo del capitale sociale richiesto dall’art. 2374 c.c. per l’esercizio della facoltà di richiedere il rinvio dell’adunanza».

Infine, nella vicenda posta al vaglio del Tribunale di Milano, «la prospettazione dell’impugnante è rimasta priva di adeguato riscontro quanto al carattere dannoso dell’operazione sia per la s.r.l. sia per la propria posizione di socia, così in definitiva difettando la dimostrazione di un elemento essenziale per la configurabilità dei vizi in discussione e risolvendosi le censure della socia attrice in una generica critica nel merito di una scelta gestoria di investimento immobiliare ratificata in sede assembleare, critica come tale irrilevante ai fini del sindacato di validità della delibera».