Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

21/11/2018 - Azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, 6° co., c.c.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

In relazione all’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore prevista dall’art. 2476, 6° co., c.c., il Tribunale di Roma, con decisione del 22 ottobre 2018,ha precisato che il socio che agisce è tenuto a provare «a) la addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati».

In particolare, per il Tribunale, l’omessa convocazione dell’assembla dei soci – «nonostante le richieste in tal senso avanzate» dall’attore – «in difetto di più precise allegazioni, non è in sé stessa idonea a cagionare un danno diretto alla sfera patrimoniale del socio».

Inoltre, il Tribunale di Roma ha puntualizzato che, «relativamente all’esercizio di attività in conflitto di interesse con la società e in concorrenza con la stessa, e alla rinegoziazione di condizioni economiche non vantaggiose per la società con la fornitrice […] a prescindere da ogni considerazione circa l’astratta ipotizzabilità di una responsabilità dell’amministratore e di una violazione dei doveri incombenti sull’organo gestorio, l’attore non ha sostanzialmente dedotto e provato alcun danno direttamente subito, essendosi limitato ad attribuire alle stesse una potenzialità dannosa riferibile direttamente alla società dal medesimo gestita e solo indirettamente ad esso attore in quanto socio della medesima».

Il Tribunale ha ribadito, conclusivamente, che «il riferimento alla diminuzione di valore della quota di partecipazione, dovuta ad una condotta posta in essere in violazione dei doveri di gestione da parte dell’amministratore, non può costituire danno diretto del singolo socio poiché la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore».