Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

18/10/2018 - Comproprietà della quota ed esercizio dei diritti ex art. 2476 c.c.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Per il Tribunale di Venezia del 20 giugno 2018, «l’art. 2476, 2° co., c.c. richiede esclusivamente il possesso della qualifica di socio non amministratore, a nulla rilevando la consistenza della quota di capitale sociale di cui si è titolari», aggiungendo che, nel caso di coeredi, essi divengono contitolari della partecipazione (ancorché pari all’1%) e possono esercitare i diritti loro spettanti nel rispetto dell’art. 2468 c.c., che richiede la nomina di un rappresentante comune.

Nondimeno, per il Tribunale – «nonostante la lettera della norma induca a ritenere che per tutti i diritti connessi alla partecipazione sociale, compreso quello alla consultazione della documentazione, vi sia la legittimazione attiva esclusiva del rappresentante comune» – «il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce allo stesso status socii», con la conseguenza che «l’esercizio del diritto di accesso, essendo manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuto anche al singolo comproprietario».

Inoltre, il socio ha diritto di consultare «non solo i libri obbligatori come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all’amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari», potendo altresì estrarne copia a proprie spese.