Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/10/2018 - Accertamento dello stato di insolvenza solamente nel corso dell’istruttoria prefallimentare

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Parma, con decisione del 5 settembre 2018, ha respinto il ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata considerando, per un verso, che il credito vantato dai ricorrenti – di poco superiore ad € 50.000 – «seppur portato da titolo esecutivo (d.i. provvisoriamente esecutivo) è oggetto di contestazione non manifestamente pretestuosa», opponendo la società «l’esistenza di un controcredito», e, per altro verso, che le altre posizioni debitorie «nei confronti di altri fornitori sono state rinegoziate attraverso la previsione di pagamenti rateali», regolarmente onorati.

Inoltre, nel caso di specie, non sussistono debiti erariali o previdenziali di importo rilevante e la società «risulta essere attiva e pertanto in grado di adempiere, seppur con difficoltà, alle proprie obbligazioni».

Nel rigettare il ricorso, il Tribunale ha compensato le spese processuali tra le parti, sul riflesso che «non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti» al loro pagamento, dal momento che «essi hanno promosso la procedura concorsuale perché dai bilanci depositati e relativi ai tre anni antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento risultavano superati i requisiti previsti dall’art. 1 L.F. e che il loro credito superava il limite fissato dall’art. 15 L.F. “di € 30.000 di debiti scaduti e non pagati” posto quale condizione di procedibilità». Viceversa, lo stato di insolvenza del debitore «può essere accertato solamente in seguito all’istruttoria prefallimentare, non potendo il creditore ricorrente essere a conoscenza di ulteriori posizioni debitorie o di procedure esecutive» promosse da altri creditori.