argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Rimini ha sospeso la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. sul riflesso che, in pendenza del termine per l’esecuzione dell’accordo con i creditori effettuato ex artt. 8 e 9 L. 3/2012, omologato dal Tribunale nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, «può ritenersi che il creditore silente – odierno convenuto opposto – abbia prestato consenso alla proposta», ove il suo credito sia stato ivi incluso.
Per il Tribunale, si configura, pertanto, un’ipotesi di responsabilità aggravata in capo al creditore opposto ai sensi dell’art. 96 c.p.c., «per aver colposamente agito in sede monitoria nonostante l’accordata moratoria delle azioni di cognizione».