Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

05/09/2018 - Concordato preventivo omologato: ammissibile la risoluzione prima dello scadere del termine previsto per l’esecuzione del piano

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Milano il 3 luglio 2018 si è pronunciato sulla possibilità di risolvere il concordato preventivo omologato anteriormente alla scadenza del termine previsto per l’esecuzione del piano.

Sul riflesso che la Cassazione ha ammesso «che il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori possa essere risolto per inadempimento, con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla vendita dei beni si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati», il Tribunale di Milano ha statuito che il suddetto principio può trovare applicazione anche al concordato preventivo liquidatorio.

La conclusione poggia sulla «medesimezza della ratio che individua la funzione di tale procedura concorsuale minore nel soddisfacimento non irrisorio dei creditori chirografari, di talché, se emerge l’impossibilità di addivenire a detta soddisfazione anche prima del termine fissato per l’esecuzione del piano, nulla osta alla possibilità di pronunciarne la risoluzione per inadempimento».