Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

12/06/2017 - Compensazione modelli F24 con invii telematici obbligatori

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

L’Agenzia individua i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita Iva, l’uso “obbligato” dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’elenco dei codici tributo soggetti a tale obbligo sono contenuti nella Risoluzione n. 68/E dell’Agenzia. Si ricorda, in materia di compensazioni, che le modifiche introdotte dal Decreto legge 50/2017 hanno di fatto esteso il campo d’applicazione dei canali telematici delle Entrate, prevedendo in particolare, per i soli titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico – qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017

http://bit.ly/2s0YC5n

 

Flax tax per i soggetti esteri che si trasferiscono in Italia

L’articolo 1, comma 152, della legge di bilancio 2017, ha introdotto nel corpus del Tuir l’articolo 24-bis, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”.

Si tratta di una misura fiscale che ha lo scopo di attrarre in Italia soggetti dotati di rilevanti capitali e risorse finanziarie che potrebbero essere proficuamente investiti nel nostro Paese.

In base al nuovo articolo, pertanto, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati in uno o più Stati esteri, stabilita forfetariamente nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valevole l’opzione.

Le modalità applicative per l’ingresso, la modifica, l’estensione e l’uscita dal nuovo regime sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento 8 marzo 2017.

Con la circolare 17/E, l’amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a numerosi aspetti dell’agevolazione tra cui, di sicuro rilievo, la possibilità di presentare un interpello probatorio prima di trasferire la residenza al fine di verificare il possesso dei requisiti di accesso al regime

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 23/E del 23 maggio 2017

http://bit.ly/2qcCmCr