argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito nel Pronto ordini n. 120/2018 che, ai sensi dell’art. 4, 1° comma, lett. c), D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, non sussiste incompatibilità tra l’attività professionale e la mera titolarità di un’impresa individuale inattiva, in quanto occorre «il concreto svolgimento dell’attività d’impresa», non essendo a tal fine sufficiente la mera qualifica imprenditoriale.
Allo scopo, «devono essere valutati eventuali elementi probatori tesi a dimostrare sostanzialmente ed incontrovertibilmente che non vi sia stato “esercizio”» dell’attività di impresa, tra cui la presenza di una «posizione IVA inattiva» e la «assenza di luogo di svolgimento dell’attività, se necessario».