Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

31/07/2018 - La prededuzione dei finanziamenti ponte erogati dai soci

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Suprema Corte, con ordinanza del 12 luglio 2018, n. 18489, ha escluso la prededuzione per i «finanziamenti ponte» effettuati dai soci per consentire la presentazione della domanda di concordato preventivo della società (poi fallita) anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 184 quater L.F. dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Ad una tale conclusione si perviene considerando che a queste erogazioni non può essere applicata la regola generale scolpita nell’art. 111 L.F., in quanto «la natura postergata dei finanziamenti effettuati dai soci ad una società in crisi al fine di accedere alla procedura concorsuale minore, deve ritenersi ostativa al riconoscimento di qualsivoglia trattamento preferenziale rispetto ai restanti creditori siano essi privilegiati o chirografari».

E ciò in quanto si è resa necessaria l’introduzione di una norma speciale – ad opera del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012 – per autorizzare «una chiara eccezione alla regola codicistica, ma di matrice chiaramente concorsuale», racchiusa all’art. 2467 c.c.