Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

19/07/2018 - Concordato fallimentare e legittimazione al voto del creditore proponente e delle società a questi correlate

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione del 28 giugno 2018, n. 17186)  si sono pronunciate sul diritto di voto del creditore che propone il concordato fallimentare, atteso che «tra chi formula la proposta di concordato (così come, del resto, una qualsiasi proposta contrattuale) e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare (così come, in genere, i destinatari di una qualsiasi proposta contrattuale) vi è un contrasto di interessi di carattere immanente, coessenziale alle loro stesse qualità».

Non sussistendo, nella disciplina del concordato fallimentare, una previsione analoga a quella dell’art. 163, comma 6, L.F. – peraltro, nello specifico, entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è causa – per le Sezioni Unite «non resta che applicare la regola del divieto di voto per il creditore proponente».

Medesima conclusione vale anche per la legittimazione al voto delle società correlate alla società proponente, sulla scorta del dettato dell’art. 127, comma 6, L.F., essendo «preferibile una interpretazione estensiva» della suddetta norma, «che ne consenta l’applicazione […] a tutte le ipotesi di esclusione dal voto per conflitto di interessi».