Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

17/07/2018 - Divieto di patto leonino e patti parasociali nelle s.p.a.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Cassando con rinvio una decisione della Corte di Appello di Milano, il Supremo Collegio (Corte di Cassazione del 4 luglio 2018, n. 17498) ha chiarito che l’art. 2265 c.c. – recante il divieto di patto leonino nelle società personali – costituisce una norma transtipica, atteso che «la causa del “contratto di società” è descritta nell’art. 2247 c.c., il quale, accanto alla pluralità di soci […] richiede il conferimento “di beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. La divisione delle perdite deriva implicitamente dalla situazione implicita e simmetrica in cui la società incorra in quella situazione contabile».

In secondo luogo, la Cassazione si è interrogata sulla validità ed efficacia di una opzione put a prezzo concordato, condensando la risposta positiva alla questione nel principio di diritto in forza del quale «è lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalla eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società».

Una tale conclusione muove, tra l’altro, dalla considerazione che in tale tipo di opzione «si assiste all’assoluta indifferenza della società alle vicende giuridiche che si attuano in conseguenza dell’esercizio di essa, le quali restano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria, già per la presenza di elementi negoziali idonei a condizionare il potere di ritrasferimento a circostanza varie, capaci di orientare la scelta dell’oblato nel senso della vendita, ma anche della permanenza in società; onde non ne viene integrata l’esclusione da ogni partecipazione assoluta e costante dalle perdite».