argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Per il Tribunale di Milano, deve essere revocato, ai sensi dell’art. 2476 c.c., l’amministratore di una s.r.l. che, «fin dall’assunzione dell’incarico, peraltro pubblicizzato con grande ritardo nel Registro delle imprese, ha omesso ogni iniziativa per l’approvazione dei bilanci», sino « alla data attuale, in cui dovrebbero essere assunte iniziative anche per la bozza di bilancio relativo al 2016», nonostante sia di sua competenza sottoporre il progetto di bilancio all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Inoltre, sussistono i presupposti per la revoca in sede cautelare dell’amministratore ex artt. 669 bis e ss. c.p.c., in quanto, da un lato, la violazione dei citati doveri «pare già da sola – sotto il profilo del fumus – idonea ad integrare i presupposti di gravità, idonei a sorreggere il provvedimento di revoca dall’incarico gestorio». Dall’altro lato, per quanto attiene al periculum in mora, tale condotta si rivela «foriera di pregiudizi per il patrimonio sociale, dato che, in mancanza di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico-patrimoniale, l’organo amministrativo prosegue nell’attività gestoria senza ordine, creando per di più una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con la società, perché essi rimangono privi di informazioni ufficiali, anche in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale».
L’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 maggio 2017 è consultabile sul sito
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