argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Rigettando il reclamo proposto da un amministratore revocato avverso l’ordinanza con cui era stata respinta la sua richiesta, in via cautelare, di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare di revoca, Il Tribunale di Roma, con decisione del 4 aprile 2018, ha rilevato che l’amministratore «non vanta un diritto soggettivo al mantenimento dell’incarico salvo il diritto al risarcimento del danno nel caso di revoca ante tempus non sorretta da giusta causa».
Per il Tribunale, l’impugnazione riconosciuta individualmente anche al singolo amministratore revocato «riguarda non la validità della deliberazione» – così da poterla rimuovere all’esito del giudizio di merito oppure «sospenderne gli effetti in via cautelare in ottica reintegratoria nell’ufficio» – bensì unicamente la possibilità di «far valere la tutela risarcitoria in caso di mancanza di adeguata motivazione e di giusta causa», solamente «a fini risarcitori e non ripristinatori».