argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 febbraio 2018, ha rilevato che il diritto azionato da uno dei soci-amministratori di una società in nome collettivo nei confronti dell’altro, «a titolo di danno personale e diretto», non può esser fatto valere mediante azione di responsabilità ex art. 2395 c.c., trattandosi di norma non applicabile alle società personali.
Ragion per cui, occorre riqualificarne la natura «ai sensi della clausola aquiliana generale dell’art. 2043 c.c.».