argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Pronto Ordini n. 319/2017 del 30 aprile 2018) ha fornito alcuni chiarimenti sulle previsioni dell’art. 10, 4° comma, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183, ove si stabilisce che, «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci».
In particolare, dal tenore letterale della norma emerge, da un lato, che la maggioranza «deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie», a prescindere dalla forma societaria della s.t.p. Dall’altro lato, la partecipazione al capitale dei professionisti deve essere tale da «determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci».