Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

06/05/2018 - Compenso del curatore in caso di fallimento di società di persone

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Pronunciandosi sull’istanza di liquidazione del compenso finale del curatore, il Tribunale di Rimini ha stabilito che – in caso di fallimento di una società di persone e, in estensione, dei suoi due soci – deve essere effettuata «un’unica liquidazione calcolata sull’attivo complessivamente realizzato e sul passivo complessivamente accertato nelle tre distinte masse», dal momento che si tratta di «procedimenti che sono riuniti in un simultaneus processus per esigenze di opportunità processuale, dettate dalle reciproche influenze, che si riallaccia al nesso genetico di dipendenza del fallimento del socio da quello della società, e spiega la unicità degli organi e la unicità della domanda di insinuazione del creditore sociale».

Per il Tribunale, inoltre, al cospetto di «fallimento di società con soci a responsabilità illimitata l’attività dell’unico curatore è pur sempre unica, anche se resa più complessa dai differenti stati passivi e dalla distinzione del patrimonio della società da quello dei singoli soci».

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