argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO FALLIMENTARE
DIRITTO FALLIMENTARE - Giurisprudenza
Il Giudice delle Esecuzioni di Macerata ha dichiarato l’improcedibilità della procedura di espropriazione immobiliare «nei confronti del debitore che sia posto in liquidazione coatta amministrativa», nella specie una società cooperativa.
La conclusione muove dall’art. 3, L. 17 luglio 1975, n. 400, ove si prevede che «dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all’articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell’articolo 51» L.F.
«D’altro canto – prosegue il Giudice – la norma di cui all’art. 41 T.U.B., che costituisce privilegio esclusivamente processuale, fa espresso riferimento alla circostanza del “fallimento” del debitore, con ciò circoscrivendo la sua portata unicamente rispetto a tale procedura concorsuale specifica».
Il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Macerata del 14 marzo 2018 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: