Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

19/04/2018 - Atti iscrivibili nel Registro delle imprese e principio di tipicità

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso presentato avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese con il quale era stata rifiutata la cancellazione dell’iscrizione dell’atto di citazione nei confronti di alcuni soci.

Per il Tribunale, «nel vigente sistema di pubblicità d’impresa si rinviene, codificato nelle disposizioni di cui agli artt. 2188 e 2193 c.c. e 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, un principio generale e fondamentale di tipicità degli atti soggetti all’iscrizione nel Registro delle imprese», che «appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto l’affidamento dei terzi sarebbe compromesso dalla possibilità che siano pubblicizzati, con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità».

Di conseguenza, stante la «assenza di qualsiasi disposizione che consenta l’iscrizione di domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale», il Tribunale ha ordinato la cancellazione della «domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di una quota di partecipazione sociale», aggiungendo che l’iscrizione di dette domande «non può svolgere di per sé alcuna funzione tipica del sistema vigente di pubblicità di impresa».

Scarica la decisione del Tribunale di Avellino dell’8 gennaio 2018.