argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Il Tribunale di Milano, con decisione dell'8 febbraio 2018, ha stabilito che, nell’ambito di una causa promossa da una società cooperativa appaltatrice nei confronti della società committente, lamentando la violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c., quest’ultima difetta di legittimazione passiva. Nel caso di specie, l’asserita concorrenza sleale – concretizzatasi nello storno pressoché totale dei dipendenti – sarebbe stata realizzata «da soggetto diverso e distinto da quello chiamato in giudizio», difettando tra le parti in causa di «un rapporto concorrenziale», come dimostrato dal «contratto d’appalto da esse stipulato, che presuppone, appunto, un’attività di collaborazione tra imprenditori operanti in settori diversi».