<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

19/05/2017 - Nuove deducibilità per i professionisti

argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO

A seguito dell’approvazione del disegno di legge contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” sono state introdotte una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi che, ai sensi del codice civile (articolo 2222), sono coloro che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Dal punto di vista tributario, sono rilevanti gli articoli 8 e 9 della legge (contenuti nel Capo I) che prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).

Di seguito le modifiche più rilevanti:

  • spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: le regole ordinarie di deducibilità (misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti) non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
  • Spese sostenute dal committente: in virtù della nuova formulazione della norma tutte le spese relative all’incarico professionale, sostenute direttamente dal committente, non si configurano come compensi (in natura) per il professionista.
  • Spese di formazione: viene stabilita l’integrale deducibilità delle spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro).
  • Nuove tipologie di spese deducibili: sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati; sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”, quindi saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da considerare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Disegno di legge N. 2233-B in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale