Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/03/2018 - Legittimazione del fiduciante ad agire ex art. 2395 c.c.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte di Cassazione (ord. 14 febbraio 2018, n. 3656) si è pronunciata positivamente sulla sussistenza, «in presenza d’intestazione fiduciaria della partecipazione sociale» della titolarità in capo al fiduciante «dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell’art. 2395 c.c.», per il risarcimento del danno diretto «subito a seguito dell’uscita dalla società dopo l’azzeramento del capitale sociale ex art. 2447 c.c., deliberato dall’assemblea sulla base di una situazione patrimoniale falsa redatta dagli amministratori e recante perdite insussistenti».

Da un lato, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 2395 c.c. funge da «chiusura del sistema», consentendo il «ristoro di tutti i danni diretti che qualsiasi terzo abbia subito a causa della condotta degli amministratori di società», tra i quali è ricompreso quello lamentato nella vicenda in questione, ove «il socio sostanziale lamenta […] di non aver esercitato, a mezzo del suo fiduciario, il diritto d’opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla società, a causa della falsa situazione patrimoniale redatta dall’amministratore».

Dall’altro lato, la Cassazione ha chiarito che, nello specifico, «l’azione esperita va ricondotta nell’ambito della categoria generale della lesione aquiliana del credito”», concretizzatasi nel venir meno del bene costituito dalla partecipazione sociale, «che il fiduciario era obbligato a ritrasferirgli». Di conseguenza, sorge in capo al fiduciante il «diritto di vedersi rimborsato il relativo valore» della partecipazione, «ove il perimento della res sia dipeso dal fatto illecito altrui».