Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

02/03/2018 - L’amministratore non può ripagarsi del proprio credito nei confronti della società fallita

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA

Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore per l'attività lavorativa prestata nella società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'opus (e cioè l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa. Per queste ragioni, secondo Cass., sez. V, 26.1.2018, n. 3797, il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore per l'attività lavorativa prestata nella società da quelli individuati all'art. 2751 del codice civile come assistiti da un privilegio generale sui beni propri e quindi risponde di bancarotta preferenziale l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato, mentre realizza il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione.