argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA
Come è noto, nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, anche per il tramite di un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione. Di conseguenza, per riconoscere la responsabilità dei sindaci per il reato di bancarotta fraudolenta, conseguente all’omesso controllo sull'operato dell’amministratore o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti, occorre tuttavia indicare in che termini e con quali condotte i sindaci avrebbero potuto impedire l’altrui comportamento criminoso (Cass., sez. V, 2.2.2018, n. 5180).