argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 556 dell’11 gennaio 2018 ha affermato che è possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di correggere un errore, anche oltre il termine previsto dalla legge (nella vigenza dell’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal Dl 193/2016). Tuttavia, la “ritrattazione” della dichiarazione oltre i termini, in sede di impugnazione del recupero operato dall’ufficio sulla base del dato dichiarato fa ricadere sul contribuente l’onere di provare l’errore dichiarativo asseritamente commesso e l’infondatezza della pretesa fiscale.