argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Il Tribunale di Udine, con un decreto del 18 gennaio 2918, ha affermato che «la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione di una società alla Sezione speciale del Registro delle imprese con la qualifica di start-up innovativa non preclude di per sé […] l’accertamento in sede prefallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione di tale qualifica al fine di verificarne l’assoggettabilità o meno, sotto il profilo soggettivo, al fallimento», ben potendo l’Autorità Giudiziaria Ordinaria disapplicare gli «atti amministrativi non conformi a legge».
Di conseguenza, nell’ambito del procedimento prefallimentare, occorre verificare se l’attività svolta dalla società resistente, «sin dalla sua iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese, si sia effettivamente concretizzata, quanto meno in misura prevalente, nello sviluppo, nella produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».