argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA
Come è noto, la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Da questa considerazione deriva, secondo Cass., sez. III, 13 dicembre 2017, n. 55476, che è diverso il momento , giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione, essendo irrilevante che tali condotte siano state tenute prima dell’accertamento fiscale.