argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO
Passa da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono. Questa una importante novità in vigore già dal 24/04/2017 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 50/2017.
Si prevede, inoltre, che nelle ipotesi di compensazioni eseguite in mancanza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, ovvero con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni.
Art. 3, Decreto-legge 50/2017, Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017