Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

18/12/2017 - Azione di responsabilità promossa dal socio della società eterodiretta contro la società che esercita attività di direzione e coordinamento

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Suprema Corte (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29139) si è pronunciata sulle disposizioni dell’art. 2497, 3° co., c.c., rilevando che esso non postula un beneficio di escussione in sede di cognizione o di esecuzione, atteso che, così opinando, si «finirebbe per contraddire la stessa ratio della tutela, posto che la società eterodiretta dovrebbe addirittura essere convenuta in giudizio ed escussa prima che il socio esterno della medesima società sia abilitato a chiedere il risarcimento del cd. danno riflesso alla controllante – vera novità della disciplina sui gruppi introdotta dalla riforma – con sicuri ritardi e rischi a loro carico degli imprevisti che possano colpire le società controparti».

La norma, per il Supremo Collegio, non prevede «una condizione di procedibilità dell’azione del socio contro la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento, costituita dall’infruttuosa escussione della società controllata – il cd. beneficium escussionis – e neppure un cd. beneficium ordinis, in assenza di rapporto obbligatorio solidale nel debito risarcitorio».

Conseguentemente, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «l’art. 2497, 3° co., c.c., non prevede una condizione di procedibilità dell’azione contro la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento, costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della società controllata, del patrimonio di questa o dalla previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l’obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall’abuso dell’attività di direzione e coordinamento».