argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
La Suprema corte, con l’ordinanza n. 25044 del 23 ottobre 2017, ha statuito che nell’accertamento “a tavolino” concernente l’Iva, il giudice può disporre l’annullamento dell’avviso, per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, soltanto se il contribuente dimostra che l’impugnazione non è pretestuosa. A tal fine rilevano anche i documenti non prodotti in sede precontenziosa, laddove gli stessi non rientrino tra quelli specificamente richiesti dall’ufficio finanziario tramite questionario o invito, oppure qualora sia mancato l’avvertimento (articolo 32 del Dpr 600/1973, richiamato in materia di Iva dall’articolo 51 del Dpr 633/1972).