<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/12/2024 - Non è imponibile come reddito diverso il trasferimento di valuta estera tra due conti correnti intestati al medesimo soggetto ed espressi nella stessa valuta estera

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con risoluzione del 9 dicembre 2024, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al caso di un contribuente residente nel territorio dello Stato che aveva trasferito delle somme depositate in un conto corrente in valuta estera presso un istituto bancario estero, in favore di un nuovo conto corrente nella stessa valuta estera presso un diverso istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto bancario e aprendone uno nuovo. In particolare, l’Ufficio ha precisato che tale fattispecie non integra un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. c-ter), del t.u.i.r. (secondo cui sono imponibili come redditi diversi «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…). Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente»), poiché il conto bancario presso cui vengono trasferite le somme è intestato allo stesso soggetto intestatario del conto originario ed è espresso nella medesima valuta estera. Invero, a parere dell’Agenzia, tale operazione «si sostanzia essenzialmente in operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento».

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6581869/Ris.+n.+60+del+9+dicembre+2024+plusvalenze+art.+67+TUIR.pdf/3d6dd94c-326d-7e7c-f383-190bf5b713a5