argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Roma ha precisato che, al fine di accertare i requisiti dimensionali per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 4, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella L. 18 febbraio 2004, n. 39, occorre prendere in esame non solo i debiti risultanti dalle scritture contabili, ma altresì «quelli condizionati o potenziali, così come quelli (meramente potenziali) derivanti dalla prestazione di garanzie […] che presuppongono la preventiva escussione del debitore, nonché i debiti contestati», dal momento che «la contestazione non ne impedisce l’inclusione nel computo dell’indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull’apertura della procedura».
La sentenza del Tribunale di Roma del 30 ottobre 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: