argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Avellino ha statuito che «l’apporto di risorse esterne idonee ad “incrementare” in misura apprezzabile “l’attivo disponibile”», ai sensi dell’art. 74, 2° co., c.c.i.i., si considera soddisfatto «anche quando la finanza terza costituisca l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali». Di conseguenza, la proposta di concordato minore che sia avanzata dal debitore nullatenente fondata esclusivamente sulla finanza esterna è da ritenersi ammissibile.
Ciò pare confermato sia sul piano letterale, sia su quello sistematico: quanto al primo, «un “incremento” può esservi anche rispetto ad un attivo disponibile di valore nullo, nel qual caso anzi l’incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz’altro apprezzabile»; quanto al secondo, «al debitore incapiente che possa offrire ai creditori una qualche utilità per il tramite dell’intervento di soggetti esterni deve essere consentito l’accesso a forme di esdebitazione alternative a quella prevista dall’art. 283 c.c.i.i., siano esse di tipo negoziale/concordatario o liquidatorio».
Il decreto del Tribunale di Avellino del 7 novembre 2024 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: