argomento: Cndcec - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che un professionista, il quale «ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art. 63 c.c.i.i.» detiene i requisiti per accedere all’elenco degli esperti per la composizione negoziata, atteso che, «per quanto attiene alle esperienze di cui all’art. 13, 3° co., c.c.i.i., valevoli ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa quello di commissario giudiziale».
Ragion per cui si addiviene ad una risposta positiva al quesito sottoposto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sul riflesso che «il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti».
Il Pronto Ordini n. 94/2024 del 18 novembre 2024 è disponibile sul sito ufficiale www.commercialisti.it, al seguente link: