argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Corte di Appello di Ancona ha statuito che nel concordato semplificato liquidatorio, in assenza di finanza esterna, si applica la regola distributiva della priorità assoluta (absolute priority rule - APR), «la quale non consente la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente», laddove questa regola «si riferisce alle risorse finanziarie provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e non a quelle rivenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio del debitore». Di conseguenza, non si può prevedere la soddisfazione dei creditori chirografari se non sono stati integralmente soddisfatti quelli privilegiati.
Il provvedimento della Corte di Appello di Ancona del 4 dicembre 2024 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: