<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/12/2024 - Composizione negoziata della crisi: consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive e adozione di una misura cautelare

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Padova ha affermato che, pendendo la composizione negoziata, «la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall’art. 19 c.c.i.i., non può rilevare in termini ostativi all’adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati». L’arco temporale previsto dall’art. 19 c.c.i.i. è, infatti, «riferito unicamente alle misure protettive, e cioè a quella forma di tutela generalizzata che deve garantire la conservazione del patrimonio del creditore durante le trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi». Allo spirare del suddetto termine, «si può aggiungere l’adozione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, dovendo il giudice provvedere al contemperamento del sacrificio che viene imposto ai creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per evitare che il sistema possa prestarsi ad una forma di abuso».

La pronuncia del Tribunale di Padova del 9 dicembre 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32401.pdf