<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

05/12/2024 - L’impresa che ha cessato la propria attività economica e, successivamen-te, la riprende non può riportare l’eccedenza Iva dopo la ripresa di tale attività

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza del 5 dicembre 2024, causa C-680/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che – in base al combinato disposto dell’art. 179 (che riconosce al «soggetto passivo» il diritto alla detrazione dell’Iva) e dell’art. 183 (secondo cui «Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite») della direttiva 112/2006/CE – un’impresa che ha cessato la propria attività economica e, successivamente, la riprende non può detrarre, nella dichiarazione dei redditi presentata dopo la ripresa dell’attività, l’importo dell’eccedenza di Iva che aveva riportato a nuovo al momento della cessazione dell’attività. Secondo il consolidato orientamento dei giudici europei, il riporto di un’eccedenza di Iva a vari periodi d’imposta successivi a quello in cui tale eccedenza è sorta non è automaticamente incompatibile con l’art. 183 cit. Tuttavia, è l’esistenza di un’attività economica a giustificare l’attribuzione della qualifica di «soggetto passivo», che determina, ai sensi dell’art. 179 cit., il diritto di detrazione. Per tale ragione, la cessazione dell’attività economica da parte di un operatore comporta la perdita dello status di «soggetto passivo» e, per l’effetto, il venir meno della continuità dei periodi d’imposta richiesta dall’art. 183 cit., atteso che “non esiste, per tale operatore, né un periodo successivo, ai sensi di tale disposizione né, supponendo che detto operatore riprenda un’attività economica, periodi precedenti, poiché quest’ultima attività sarà nuova”.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=292979&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13584100